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Quando lo sfruttamento di attori sotto i 30 anni diventa una prassi da contrastare in nome del diritto.

Nonostante la tv, il cinema e gli show in genere, il teatro, in particolare quello napoletano, continua a richiamare decine e decine di giovani pronti per intraprendere un mestiere antico 5 mila anni, ovvero quello d’attore. Sono numerosi i giovani che frequentano corsi di teatro, laboratori, accademie, che si formano per anni prima di cavalcare le scene e i palchi. Il problema non è tanto il percorso di formazione (sull’argomento ritorneremo prossimamente con uno speciale dedicato alle scuole di teatro napoletane), ma piuttosto il dopo, il momento in cui si finisce il periodo “classico” di formazione e ci si butta nella jungla del mercato.

Partiamo col dire che la formazione in un mondo come quello del teatro è qualcosa di perenne, che dura una vita; ma è anche evidente che gli addetti ai lavori con la scusa di gavette, formazione e apprendistato, spesso sottopagano o non pagano per niente giovanissimi attori ricchi di qualità. Prove non pagate, prestazioni gratuite, laboratori (quindi momenti di formazione) a pagamento in cambio di ruoli in spettacoli locali, partecipazioni in pièce per riempire il curriculum.

Vista la crisi generale tutto quello appena elencato è uno scenario che si prospetta anche per attori affermati, ma per le nuove leve è una realtà ormai quotidiana. Si passa da allievi ad apprendisti, ma la paga non si trasforma mai. Molto del teatro napoletano, dai saggi agli spettacoli nelle grosse stagioni, si mantiene sulle gambe di giovani ragazzi che prestano tempo e risorse ad un mondo che non fa della gioventù il suo fulcro, ma che sempre di più campa sui miti e sui personalismi.

Alla luce di ciò, credo sia opportuno quantomeno conoscere nei dettagli quello che la legislazione prevede in campo di allievi e apprendistato. Credo sia opportuno quantomeno conoscere diritti, paghe, ore di lavoro a cui si ha diritto in modo da poter quantomeno scegliere, consapevolmente, ciò che si ritiene economicamente vantaggioso. Per tale ragione abbiamo sfogliato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli attori. Ovviamente le irregolarità sono innumerevoli. Quanto appena scritto non vuol essere una sterile una lamentala o accusa rivolta a chi finora ha operato in tal senso;  non vuol essere un “parricidio” scritto, ma soltanto un analisi legislativa utile per centinaia di giovani a cui viene insegnata un arte, ma non anche i diritti sindacali.

Il CCNL è stato firmato di comune accordo dalle associazioni di settore ANTAD (Associazione Nazionale Teatri d’Arte Drammatica), ANTPI (Associazione Nazionale Teatro Privato Indipendente) e i vari sindacati SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL. Di tale scritto poniamo l’attenzione sull’articolo 5, denominato appunto Allievi. Leggiamolo.

«Si qualifica allievo chi inizia l’attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l’allievo abbia raggiunto: -per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione; – per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative, oppure 180 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione. L’impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi attori nelle seguenti proporzioni: fino a 9 ruoli = 1 allievo; oltre 9 e fino a 15 ruoli = 2 allievi; oltre 15 e fino a 20 ruoli = 3 allievi; oltre 20 e fino a 25 ruoli = 4 allievi; oltre 25 ruoli = 5 allievi.

Qualora l’impresa gestisca, nel corso della stagione teatrale, più di una Compagnia, il numero di allievi attori utilizzabili ai sensi del precedente comma va rapportato ai ruoli complessivamente previsti nei copioni degli spettacoli allestiti dalle compagnie.

I nominativi degli allievi attori scritturati saranno comunicati alle Organizzazioni sindacali nei termini e secondo le procedure previste dal seguente accordo.Non può essere scritturato con la qualifica di attore l’allievo che non abbia raggiunto il minimo di giornate lavorative di cui al precedente 2° comma.

I teatri stabili pubblici possono costituire, con gli allievi delle scuole interne, compagnie da utilizzare per lo svolgimento di esercitazioni nonché di attività culturali varie (ad es. spettacoli, letture presso le scuole, le fabbriche ecc.), che non comportino per i teatri alcun lucro, al di fuori del rimborso delle spese sostenute.Gli allievi delle scuole interne dei teatri stabili pubblici possono essere utilizzati, nei limiti in precedenza indicati, anche nella produzione di spettacoli. Per tale attività è ad essi dovuto il trattamento minimo contrattuale previsto per gli allievi attori.

Il contratto di lavoro dell’allievo attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova, decorrente dall’inizio delle prove fino a tre giorni dopo l’inizio delle recite. Durante il periodo di prova è in facoltà dell’impresa risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto dell’allievo attore di percepire il compenso per le giornate di permanenza nella compagnia, e il rimborso delle spese di viaggio di ritorno, se è residente altrove».

È chiaro che numerosi attori, dopo aver completato accademie o aver raggiunto 300 giornate lavorative, vengono ancora pagati come allievi attori, una pratica comune a tante compagnie che fa risparmiare migliaia di euro e che costringe giovani attori ad accettare questi compensi per non perdere ruoli e parti. Come si deduce da questo articolo il numero di allievi per spettacoli dovrebbe essere limitato, le proporzioni le avete già lette. In ogni caso gli allievi devono essere scritturati e ricevere contributi per il lavoro svolto. Cosa che non sempre accade, spesso si paga in nero e si evitano gli onerosi contributi, pratica che non permette ai giovani attori di raggiungere le 180/300 giornate lavorative.

Stendiamo un velo pietoso sui saggi: numerosi teatri si arricchiscono attraverso di essi. Aumento delle rette, pagamenti di biglietti illegali sono pratiche comuni. Come ci dice il contratto, i ragazzi non possono essere utilizzati per attività di lucro. Ma ciò che è davvero poco condivisibile di questo CCNL è l’ultimo paragrafo: «Il contratto di lavoro dell’allievo attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova, decorrente dall’inizio delle prove fino a tre giorni dopo l’inizio delle recite. Durante il periodo di prova è in facoltà dell’impresa risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto dell’allievo attore di percepire il compenso per le giornate di permanenza nella compagnia, e il rimborso delle spese di viaggio di ritorno, se è residente altrove».

Lasciando perdere la scandalosa arma che le imprese teatrali possono utilizzare, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, il diritto dell’allievo attore è chiaro: deve percepire rimborsi e compensi per il lavoro svolto, cosa, ancora una volta, molto rara. Ovviamente qui non ci riferiamo a piccole scuole di teatro, a teatri di frontiera che campano di stenti, ma a quelle grosse iniziative parastatali, che lucrano sui giovani, trasformando il momento di formazione in qualcosa di perenne, perché, in realtà, senza di esso non hanno modo di esistere.

 

Rosario Esposito La Rossa

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