Nuova legge sul libro e la lettura: una disamina per fare chiarezza
Il 25 marzo scorso sono finalmente entrate in vigore le nuove disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Ne abbiamo esaminato i punti salienti per verificarne efficacia e utilità.
di Giuseppe Carotenuto, libraio
Le date significative della nuova legge sul libro e la lettura (detta anche legge Piccoli Nardelli dal nome della deputata ideatrice della proposta) sono state 16 luglio 2019, quando è stata approvata alla camera, 5 febbraio 2020, quando è stata approvata all’unanimità al senato e infine 25 marzo 2020 quando è entrata in vigore.
Perché le date? Perché a dispetto di un iter parlamentare relativamente veloce la discussione sull’opportunità di una nuova legge sui libri e la lettura dura da anni, quasi dall’approvazione della legge Levi nel luglio del 2011.
Differentemente dalla Legge Levi che disciplinava esclusivamente il tetto di sconto massimo da poter applicare ai libri, questa legge è più organica e più complessa. Prima di vedere nel dettaglio i punti salienti ci tengo a dire che i giudizi e le opinioni che troverete in questo articolo sono del tutto personali ed esclusiva espressione del mio pensiero. Se volete leggere il testo nel suo dettaglio vi rimando al pdf che potete trovare sul sito del Senato a questo link.
Non mi dilungherò su tutti gli articoli che compongono la legge ma parlerò di quelli che mi sembrano più salienti.
Art.1, comma 2 Principi e finalità
La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l’accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
Sembra scontato ma è forse la prima volta che si parla, in Italia, nero su bianco, dei libri come strumenti preferenziali e come strumenti per il miglioramento del benessere. Qualcosa di simile viene rimarcato nell’art. 2 nel quale si legge:
Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione 1421-XVIII per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d’azione»[…]
- Diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento del numero di lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
- Promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e della conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione
- h) prevedere interventi mirati per specifiche fase di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale.
Il libro rientra quindi al centro del progetto culturale italiano e non sono solo belle parole perché qualche soldo è stato stanziato come si evince dal punto 6 del sopracitato art. 2
Ai fini dell’attuazione del Piano d’azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020
Si poteva fare meglio economicamente? Sicuramente sì, ma è già un grande passo avanti nel Paese europeo con il più basso tasso di lettori.
Art. 4 Capitale italiana del libro
[…] il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro».[…] La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall’anno 2020.
Una bella iniziativa che premierà la creatività delle singole comunità cittadine e spronerà (si spera) le amministrazioni comunali a percorsi condivisi con i cittadini per promuovere la lettura e accaparrarsi questo titolo. Anche qui c’è un incentivo economico.
Art. 6 Misure per il contrasto della povertà educativa culturale
- Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura».
- La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100 […]
- Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo
Lo Stato, dunque, decide di agevolare le fasce della popolazione più disagiate economicamente (presumibilmente individuate tramite indicatore ISEE) con una carta elettronica il cui valore è di 100 € l’anno. Se pensate che 100 € siano pochi è perché non conoscete le statistiche di lettori in Italia e in ogni caso, se volete, potete donare i vostri soldi per aumentare il suddetto Fondo .
Passiamo ora all’articolo più controverso di tutta la legge, l’articolo 8.
Art. 8 Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n.128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri.
La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita.
Potete immaginare da soli il perché questo sia il punto più controverso di tutta la legge, ma lasciate che vi illustri il mio punto di vista. Innanzitutto non ricordo persone che pretendono lo sconto sul nuovo modello di iphone, sulla cena di sushi, sul pane, sulla tariffa telefonica o sul percorso benessere. Ci sarebbe da indagare sulla nascita della mentalità secondo cui nessuno protesta se non ci sono sconti tutelati per legge su beni di prima necessità (cibo) e non (telefono, ristorante ecc) ma sui libri lo sconto ci deve essere e deve essere di default.
Il libro, inoltre, è una categoria merceologica il cui il prezzo è imposto e non deciso da chi lo vende. Il prezzo del libro lo decide l’editore e lo stampa sulla copertina. Il titolare di un negozio di abbigliamento può comprare uno stock di polo a 15 € ciascuna e può decidere di rivenderle a 35 € / 45 € o anche 60 €. Il libraio, invece, compra il libro (dalla distribuzione, grossista o casa editrice) con uno sconto calcolato sul prezzo deciso dall’editore. Questo sconto si aggira mediamente tra il 28 e il 30% . Quindi il suo guadagno è sul margine.
Facendo un esempio in numeri, su un libro che costa 10 € il guadagno di una libreria è tra i 2,80 € e i 3 € con i quali deve pagare stipendi, affitto, spese, tasse e possibilmente viverci.
Ma non tutti i retailer hanno lo stesso margine di guadagno. Ecco perché alcuni possono permettersi uno sconto flat del 15%. Ad esempio la GDO (grande distribuzione organizzata, i supermercati per capirci) e i pure digital retailer (Amazon e altre piattaforme del web). Come mai? Semplice, comprando quantità immensamente più grandi di libri riescono ad avere condizioni economiche più vantaggiose. Se per la mia libreria ho ordinato 100 copie del nuovo libro di Elena Ferrante, Amazon ne avrà ordinate 100mila riuscendo a strappare uno sconto, presumibilmente, tra il 45 e il 50%, permettendosi così di vendere il libro al 15% di sconto guadagnando in ogni caso più di una libreria.
C’è da dire che in quasi in tutte le nazione europee c’è una legge che controlla lo sconto sui libri, in Francia ad esempio non è possibile praticare più del 5 % di sconto come qui in Italia con questa nuova legge. In Germania lo sconto non esiste proprio grazie ad un accordo tra editori e librai del 1800 ratificato poi in legge dall’imperatore Guglielmo II. Da poco si è allineato anche il Portogallo e sembra che la cosa si stia espandendo anche agli ebook.
Cosa ha causato, nel corso del tempo, questa consuetudine dello sconto flat su tutti i libri, oltre alla mentalità secondo la quale i libri devono essere scontati?
Innanzitutto la chiusura di innumerevoli librerie sparse per tutta Italia con la grave conseguenza di un appiattimento dell’offerta libraria. Le librerie indipendenti e non, sono spesso espressione del fermento culturale della zona in cui risiedono, offrono validissimi libri di piccole case editrici che, a causa delle loro dimensioni, non riescono ad arrivare nelle grandi librerie. Scomparendo queste piccole librerie di quartiere si è notevolmente abbassata la varietà culturale, appiattendo il mercato sempre sugli stessi soliti bestseller.
E seconda cosa, non meno importante, un innalzamento del prezzo dei libri nel corso degli anni.
Per spiegare il meccanismo di aumento del prezzo utilizzo un semplice diagramma di flusso, comprensibile anche a chi non ha nessuna base di economia.
Un po’ come quando i negozianti (disonesti) alzano i prezzi dei capi di abbigliamenti prima dei saldi. Qual è dunque la previsione? È che probabilmente i prezzi dei libri caleranno nel medio termine. È d’accordo anche Marco Zapparoli, editore di Macos y Marcos:
«Questa Legge, al contrario di quanto sostiene il presidente dell’Associazione dei grandi editori, permette un controllo e una decrescita dei prezzi effettivi. Gli sconti selvaggi si ripercuotono prima di tutto sulle famiglie di chi lavora nell’editoria e sul prezzo di copertina dei libri, che viene sistematicamente aumentato proprio per ‘compensare’ questi sconti»
Mentre a tutti coloro che affermano che questa legge vieta gli sconti il mio invito è di leggere il punto 3 di questo articolo:
- Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L’offerta è consentita nei soli mesi dell’anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
Quindi sconti sì ma maggiormente regolamentati. Inoltre il punto 4, che così recita:
- Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.
va a dismettere anche il meccanismo secondo il quale lo sconto non era diretto e quindi era facile bypassare il tetto di sconto erogando buoni per altro tipo di merce venduta nello stesso store.
(Ad esempio comprando 300 euro di libri si aveva uno buono di 30 € da usare per comprare generi alimentari). Va da se che questo meccanismo ha fatto chiudere nel corso degli anni centinaia di piccole librerie che si occupavano in particolar modo di editoria scolastica.
Art. 9 Qualifica di «Libreria di qualità»
Il marchio di «libreria di qualità è concesso al punto di vendita e non all’impresa[…].
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali[…] sono disciplinate, […]le modalità di formazione e tenuta dell’Albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’Albo. L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell’adesione ai patti locali per la lettura di cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.
Trovo questa idea buona ma declinata in maniera troppo vaga. I criteri di ammissione a questo fantomatico albo sono troppo labili e poco chiari. Personalmente non conosco una sola libreria che non “diversifichi l’offerta” o che abbia locali “non accessibili” (?!?!) o che non organizzi eventi culturali.
In definitiva, senza pretesa di esaustività, ho cercato in questa panoramica di toccare i punti più importanti (di cui se ne volete sapere di più rinnovo l’invito a leggere il testo completo che trovate al link all’inizio dell’articolo) di una legge sicuramente perfettibile; ma se si considera che il 60% delle famiglie non possiede libri in casa e che al sud solo il 15 % delle persone legge almeno un libro l’anno (sì, avete letto bene, un solo libro), decisamente questa legge rappresenta un notevole passo avanti e potrà giovare a tutti.